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Chiarimenti su detrazione Agenzia delle Entrate

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, CHIARIMENTI SULLE DETRAZIONI IRPEF PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

 Agenzia delle Entrate

CIRCOLARE n. 11/E del 21 maggio 2014

OGGETTO Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti

Sommario: 1. QUESTIONI IN MATERIA DI REDDITI; 1.1 IMU-IRPEF – Applicazione dell’effetto di sostituzione per il 2013; 1.2 IMU-IRPEF – Immobili situati nel medesimo comune dell’abitazione principale; 1.3 Canoni di locazione non riscossi; 1.4 Sisma Emilia-Romagna – Contributo autonoma sistemazione; 1.5 Redditi esteri ed applicazione delle retribuzioni convenzionali; 2. SPESE SANITARIE; 2.1 Detraibilità spese per osteopata; 2.2 Detraibilità spese per biologo nutrizionista; 3. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI; 3.1 Acquisto di immobili da accorpare catastalmente; 3.2 Mutuo per la costruzione abitazione principale – Coniuge a carico; 3.3 Immobili inagibili per il sisma dell’Abruzzo; 4. RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO; 4.1 Familiare convivente e documentazione; 4.2 Lavori di ristrutturazione su parti comuni ed immobile di proprietà del coniuge incapiente; 4.3 Ripartizione delle spese in assenza di condominio; 4.4 Spese sostenute mediante finanziamento; 4.5 Bonifico con causale errata; 4.6 Acquisto box pertinenziale; 5. ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI; 5.1 Interventi che consentono la fruizione del bonus; 5.2 Bonus mobili e acquisto box pertinenziale; 5.3 Bonus mobili e pagamento mediante bonifico; 5.4 Pagamento mediante bancomat e carta di credito; 5.5 Acquisto mobili all’estero; 5.6 Data di acquisto mobili e grandi elettrodomestici; 5.7 Importo complessivo ammissibile alla detrazione; 6. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA; 6.1 Interventi eseguiti da ditte individuali o società su immobili strumentali presso i quali è svolta l'attività; 7. ALTRE QUESTIONI; 7.1 Compatibilità tra deduzione per abitazione principale e detrazione “inquilini”; 7.2 Detraibilità spese per diverse forme di asili nido; 7.3 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali a ONLUS; 7.5 Agevolazioni per disabili – Furto del veicolo; 7.6 Agevolazioni per i disabili – Acquisto di veicoli

3. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI

3.1 Acquisto di immobili da accorpare catastalmente

D. Un contribuente è proprietario di una unità immobiliare che ha acquistato come abitazione principale. In occasione dell'acquisto è stato stipulato un mutuo ipotecario per il quale detrae gli interessi passivi per acquisto dell'abitazione principale, avendone i requisiti. Dopo due anni dal primo acquisto, allo scopo di ampliare la propria abitazione principale, acquista un'altra unità immobiliare adiacente alla prima, stipulando nel contempo un nuovo mutuo ipotecario: "per acquisto prima casa". Immediatamente dopo il secondo acquisto, effettua una variazione catastale, unificando le due unità immobiliari ed ottenendo così un'unica unità immobiliare presso la quale aveva già la residenza, avendola già adibita ad abitazione principale. Nell'atto di acquisto della seconda unità immobiliare è precisato che il contribuente effettua tale acquisto con i benefici della prima casa, impegnandosi ad accorpare tale nuova unità immobiliare con la sua abitazione principale. I mutui stipulati rimangono entrambi accesi. Si chiede se anche gli interessi passivi del secondo mutuo possano essere detratti, nei limiti stabiliti dalla norma.

R. L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, consente la detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.

 

Il contribuente che acquista un’unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale, con l’intenzione di accorparle, può fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per detto acquisto, ai sensi del citato art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, dopo che sia stato realizzato l’accorpamento, risultante anche dalle variazioni catastali relative ad entrambe le unità immobiliari, in modo da risultare un’unica abitazione principale (cfr. risoluzione n. 117/E del 2009).

Nel caso in esame, il limite di euro 4.000 deve essere riferito all’ammontare complessivo degli interessi e oneri accessori relativi ai due mutui accesi per l’acquisto delle unità immobiliari accorpate.

La condizione che anche il secondo mutuo sia stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale dovrà risultare dal contratto di acquisto dell’immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. In mancanza, la finalità del mutuo deve essere attestata dal contribuente mediante un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 (cfr. risoluzione n. 147/E del 2006). Naturalmente devono essere rispettate anche le altre condizioni previste dalla disposizione, quali il limite temporale che deve intercorrere tra l’accensione del mutuo, l’acquisto e la destinazione ad abitazione principale. In particolare l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, che deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo. Infine, nel caso in cui il mutuo relativo al secondo acquisto sia superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l’importo degli interessi detraibili (cfr. circolare n. 15/E del 2005, par. 4.1).

3.2 Mutuo per la costruzione abitazione principale – Coniuge a carico

D. L’art. 15 del TUIR prevede che se uno dei due coniugi, comproprietari e cointestatari del mutuo per acquisto abitazione principale, sia fiscalmente a carico dell’altro, questo può fruire anche della quota di detrazione spettante al coniuge. Si chiede di conoscere se detta disposizione sia applicabile anche nella diversa ipotesi in cui il mutuo sia finalizzato alla ristrutturazione o costruzione dell’abitazione principale.

R. L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR riconosce una detrazione IRPEF del 19 per cento per gli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a euro 4.000. La medesima disposizione riconosce la detrazione, a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, anche nel caso in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata da concessione edilizia o atto equivalente.

Nelle predette ipotesi, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 388 del 2000, con effetto dal 2001, l’ultimo periodo della disposizione in esame (attuale art. 15, comma 1, lett. b, del TUIR), dopo aver precisato che in caso di mutuo cointestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi, stabilisce altresì che, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.

Il comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR, inserito dall’art. 3, comma 1, della legge n. 449 del 1997, riconosce la detrazione del 19 per cento per gli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a euro 2.582,28.

Ciò premesso, si ritiene che, in mancanza di una disposizione analoga a quella introdotta dalla legge n. 388 del 2000 in relazione alle tipologie di mutuo contemplate dalla lettera b) dell’art. 15, comma 1, del TUIR, in caso di mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.

3.3 Immobili inagibili per il sisma dell’Abruzzo

D. Si chiede se i contribuenti residenti nel territorio colpito dal sisma in Abruzzo che si avvalevano della detrazione per gli interessi passivi relativi a mutui per l’acquisto dell’abitazione principale possano continuare a fruirne anche se gli immobili utilizzati quali dimore abituali siano divenuti inagibili a seguito del sisma. Le istruzioni ministeriali permettono la detrazione in argomento se in presenza di immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente o di un suo familiare. In questo caso l’immobile, risultando inagibile, non può essere considerato dimora abituale di nessuno ed in più trova indicazione nel quadro dei fabbricati con codice utilizzo 9 e caso particolare 1. Si chiede quindi una esplicita indicazione sulla detraibilità dell’onere anche nella suddetta situazione.

R. L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR consente la detrazione per gli interessi passivi nei periodi di imposta in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari. Le uniche deroghe ammesse sono quelle espressamente previste dalla citata lett. b) o da altre disposizioni, per i trasferimenti per motivi di lavoro, per i ricoveri e per il personale delle forze armate in servizio permanente. Si ritiene, tuttavia, che nel caso prospettato, in cui l’unità immobiliare è stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipenda da cause di forza maggiore che non pregiudicano la fruizione della detrazione per gli interessi passivi ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett.b) del TUIR, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente.

4. RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

4.1 Familiare convivente e documentazione

D. Le istruzioni per la compilazione del Modello 730/14, in relazione al beneficio del 36%-50%, precisano che: “Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati”. Ciò premesso, posto che il familiare convivente è legittimato alla fruizione del beneficio sulla base di un consolidato orientamento di prassi, le indicazioni delle istruzioni non appaiono in linea con gli ultimi chiarimenti forniti con la circolare n. 20/E del 2011, punto 2.1, in merito alla possibile “gestione” della documentazione, da parte degli aventi diritto, anche laddove la documentazione (fatture e bonifici) non sia intestata a tutti i contribuenti che hanno sostenuto la spesa.

R. Con circolare n. 20/E del 2011, par. 2.1, dopo aver richiamato precedenti documenti di prassi diretti a riconoscere il beneficio al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere, è stato specificato che, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. L’indicazione contenuta nelle istruzioni al modello 730/2014 riprende quanto precisato nella circolare del Ministero delle finanze n. 121 del 1998, par. 2.1, in cui è stato specificato che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese, e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Si tratta di un’indicazione da seguire nella generalità dei casi che non preclude, tuttavia, la possibilità di applicare il più recente orientamento assunto con i documenti di prassi in precedenza citati, alle medesime condizioni, nel caso in cui la spesa sia stata in parte sostenuta dai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione.

Al riguardo, si precisa che l’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione. È esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.

Ad integrazione di quanto indicato nel par. 2.1 della citata circolare n. 20/E del 2011, si fa presente che, per effetto della soppressione della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, l’obbligo di indicare il codice fiscale nell’apposito campo dei modelli 730/2014 e UNICO 2014 è limitato ai lavori su parti comuni condominiali, agli interventi sostenuti da parte dei soggetti di cui all’art. 5 del TUIR e all’acquisto di immobile ristrutturato.

4.2 Lavori di ristrutturazione su parti comuni ed immobile di proprietà del coniuge incapiente

D. L'amministratore ha certificato regolarmente al condomino la quota detraibile delle spese affrontate su parti comuni. Il contribuente proprietario al 100 per cento non possiede reddito. Si chiede se sia possibile per il coniuge convivente detrarre le spese di ristrutturazione anche se le rate condominiali sono state saldate con l'emissione di assegni su un conto corrente cointestato ai due coniugi.

R. La circolare n. 121/E dell’11 maggio 1998, al punto 2.1, ha precisato che la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati i lavori.

Con successiva circolare n. 122/E del 1999 è stato chiarito, ai fini della detrazione relativa alle spese sulle parti condominiali, che nel caso in cui la certificazione dell’Amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo condomino, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute da altri soggetti, il contribuente, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, può fruirne a condizione che attesti sul documento comprovante il pagamento della quota relativa alla spese in questione il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, è stato disposto che, nell’ipotesi di lavori su parti comuni di edifici residenziali, ogni contribuente è tenuto ad esibire la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese. Il citato Provvedimento non stabilisce le modalità con le quali i singoli condomini devono versare le somme al condominio.

Per quanto detto la scrivente ritiene che nel caso in esame il contribuente, coniuge convivente del proprietario dell’immobile, possa portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi. Sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spese in questione il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.

4.3 Ripartizione delle spese in assenza di condominio

D. Il Provvedimento del 2/11/2011 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai fini della conservazione della documentazione precisa che è necessaria la: “Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese”. Si chiede se, in assenza di un obbligo giuridico di costituzione del condominio e relative tabelle millesimali, i comproprietari possano suddividere la spesa sulla base di un rendiconto che tenga conto degli importi effettivamente pagati o se sia necessario ripartire in parti uguali la spesa. Si chiede, inoltre, se tutti i comproprietari possano bonificare la spesa all’impresa sulla base delle singole fatture emesse, in quanto non sussiste il soggetto giuridico “condominio” cui fatturare.

 R. Si premette che, secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente “senza che sia necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento” (cfr. risoluzione n. 45/E del 2008 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Il condominio - per effetto dell’art. 21, comma 11, lettera a), n. 1), della legge n. 449/1997 - ha assunto la qualifica di sostituto d’imposta, tenuto ad effettuare la ritenuta di acconto ogni qualvolta corrisponda compensi in denaro o in natura, pertanto, è necessario che lo stesso sia provvisto di codice fiscale, indipendentemente dalla circostanza che non sia necessario, ai sensi dell’art. 1129 codice civile, nominare un amministratore (circolare n. 204/E del 6 novembre 2000).

In presenza di un “condominio minimo”, edificio composto da un numero non superiore a otto condomini (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 all’articolo 1129 c.c. il riferimento era a quattro condomini), risulteranno comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione dell’articolo 1129 e 1138 c.c. che disciplinano rispettivamente la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).

Ne discende che, al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni prevista dall’articolo 16-bis del TUIR, i condomini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione a nome del condominio stesso.

Per quanto concerne i pagamenti è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento (cfr. circolare n. 57/E del 1998), che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente bancario ovvero postale di uno dei condòmini, a tal fine delegato dagli altri, o su conto appositamente istituito, demandando all'accordo degli interessati la definizione delle modalità interne di regolazione del pagamento, fermo restando il principio che la detrazione può spettare soltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno e il rispetto delle altre prescrizioni stabilite dal decreto interministeriale n. 41 del 1998 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

Per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (cfr. articoli 1123 e seguenti).

Infine, la Circolare n. 57/E del 1998 ha chiarito che i documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati al condominio.

4.4 Spese sostenute mediante finanziamento

D. Si chiede se siano detraibili le spese sostenute dal contribuente per lavori riconducibili agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici in caso di pagamento effettuato da una società finanziaria a seguito del finanziamento della spesa del contribuente.

R. L’articolo 16-bis, comma 9, del TUIR, prevede che alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia si applichino le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41. L’art. 1, comma 3, del citato decreto n. 41 del 1998 dispone che “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”. Il successivo articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di “effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi”.

Con riferimento alla detrazione prevista per gli interventi di risparmio energetico di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) si osserva che tale detrazione è regolamentata dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 recante disposizioni di attuazione relative alle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica (modificato dal DM 26 ottobre 2007 e coordinato con il DM 7 aprile 2008 e il DM 6 agosto 2009). L’art. 4, comma 1, lett. c) del citato decreto interministeriale indica tra gli adempimenti che il contribuente deve porre in essere, se intende avvalersi della detrazione fiscale, quello di “effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a)” ovvero le persone fisiche e gli enti e i soggetti non titolari di reddito d’impresa.

Ciò premesso, si ritiene che se il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo possa fruire della detrazione per gli interventi in esame a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4% (secondo il disposto dell’art. 25 del DL n. 78 del 2010) e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico.

L’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria al fornitore della prestazione. Rimane ferma la necessaria sussistenza degli altri presupposti per la fruizione delle detrazioni richiesti dalle disposizioni in esame.

4.5 Bonifico con causale errata

D. Con la risoluzione n. 55/E del 2012, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non è ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4%, prevista dal D.L. 31/05/2010, n. 78 (così come modificato dall’art. 22 del D.L. 98 del 2011), nei confronti delle imprese beneficiarie del pagamento. Ciò premesso, in presenza di tutti gli altri requisiti, si chiede se sia possibile riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel caso in cui il contribuente nella causale del bonifico effettuato nel 2012 abbia riportato erroneamente i riferimenti normativi dell’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella previste per le ristrutturazioni edilizie. Si precisa che la banca ha regolarmente applicato la ritenuta del 4%.

R. L’art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto, con decorrenza 1° luglio 2010, l’obbligo per le banche e le poste italiane S.p.A. di applicare una ritenuta, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. La misura della ritenuta applicabile, inizialmente fissata al 10%, è stata successivamente rideterminata al 4%, per effetto del comma 8 dell’art. 23 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Ciò premesso, nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.

Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest’ultima detrazione.

4.6 Acquisto box pertinenziale

D. Madre e figlia, all’atto dell’acquisto di un box, risultano conviventi nell’appartamento cui il predetto box è pertinenziale. La fattura per l’acquisto è emessa a nome della figlia proprietaria, ma il bonifico è eseguito dalla madre, che ha sostenuto la spesa. Di ciò, peraltro, viene data notizia anche nel rogito. Si chiede chi possa fruire della detrazione posto che l’art. 16-bis del TUIR fa riferimento alle “spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente” per “la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali”.

R. L’art. 16 bis, comma 1, lett. d), del TUIR, ricomprende fra gli interventi ammessi a fruire della detrazione per i lavori di ristrutturazione edilizia, in relazione alle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico, anche gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune”. La necessaria costituzione del vincolo pertinenziale comporta che la detrazione per gli interventi in esame abbia come presupposto l’acquisto da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale sull’unità immobiliare che può costituire tale vincolo. Ciò premesso, si ricorda che con circolare n. 15/E del 2005, par. 7.2, è stato ritenuta ammissibile la fruizione della detrazione in esame da parte del coniuge convivente per la costruzione di un box pertinenziale di proprietà dell’altro coniuge, a carico del primo.

Fermo restando che il vincolo pertinenziale deve risultare dall’atto di acquisto, si ritiene che la detrazione competa al soggetto, familiare convivente, che ha effettivamente sostenuto la spesa, attestando sulla fattura che le spese per gli interventi agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a carico.

(Omissis)

La circolare è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo

www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/maggio+2014/circolare+n11e+del+21+maggio+2014/circ+11e+del+21+maggio+2014x.pdf